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Il Regolamento Ue 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti a partire dal  13 dicembre 2024 sostituirà la direttiva 2001/95/CE. La novità principale riguarda la regolamentazione del mercato online (che non era prevista nella Dir. 2001/95, perché allora l’e-commerce era poco sviluppato). La scelta dello strumento giuridico del Regolamento, recepito tal quale da tutti gli Stati membri,  è stata dettata dalla necessità di garantire l’uniformità della normativa all’interno dei confini UE, senza che agli stessi fosse lasciato alcun margine di discrezionalità

Vediamo allora quali sono le principali novità introdotte con il nuovo regolamento.

L’ambito di applicazione del Regolamento Ue 2023/988

Esattamente come era per la direttiva, il nuovo Regolamento sulla Sicurezza dei prodotti trova applicazione per prodotti immessi sul mercato (messi a disposizione sul mercato ) nella “misura in cui non esista una cosiddetta “disciplina verticale” del prodotto (es Reg. Ue 2017/745 sui dispositivi medici). Ove questa vi fosse,  si applica in primis la disciplina specifica, mentre il Regolamento Ue sulla sicurezza generale dei prodotti si applica solo per le parti non specificamente regolate dalla disciplina verticale .

La disposizione sui prodotti venduti online

La novità più attesa e forse di maggior importanza attiene alla regolamentazione del mercato online.  Sul punto, l’art. 4 del regolamento stabilisce

“I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri”.

Per poter connotare con chiarezza l’indicazione di vendita online “destinata ai consumatori dell’Unione” ci vengono in soccorso le indicazioni della Guida Blu sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 , che affermano che per determinare se un sito web si rivolga agli utilizzatori finali dell’Unione occorre effettuare una valutazione caso per caso valutando altresì:

  1. l’area geografica dove è possibile effettuare la consegna;
  2. le lingue disponibili utilizzate per l’offerta e gli ordini;
  3. le opzioni di pagamento.

L’ampliamento del concetto di “prodotto sicuro”

Si amplia poi anche la nozione di “prodotto sicuro” in quanto ai precedenti elementi che erano da tenere in considerazione ( le caratteristiche del prodotto, il suo imballaggio, il suo effetto su altri prodotti, la sua presentazione, la sua etichettatura e le categorie di consumatori) si aggiungono i seguenti criteri di valutazione:

“c) l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare [..];

d) l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;

f) l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato [..];

g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cybersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;

h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.”

Le discipline specifiche per gli operatori economici

Vengono attribuite responsabilità specifiche a tutti i soggetti che operano nella filiera, siano essi fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori o distributori.

Inoltre in base al ruolo, ogni operatore economico deve svolgere i propri compiti relativi al controllo della sicurezza dei prodotti, alla loro custodia e stoccaggio, alla collaborazione e informazione con gli altri operatori economici e con le autorità di sorveglianza e alle misure da adottare in caso di prodotto pericoloso.

Per quanto riguarda fabbricanti non collocati nello spazio economico europeo  questi possono,  (ma non sono obbligati)  nominare un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario (comunemente chiamato “mandatario”).Tuttavia, viene stabilito che, per poter immettere sul mercato UE un prodotto il cui fabbricante è extra UE, vi deve comunque essere un operatore economico stabilito nell’Unione che svolge i compiti di cui all’art. 4, par. 2 e 3, reg. 2019/1020 , ossia:

  • Controllare che la documentazione tecnica sia stata preparata e rispetti i requisiti richiesti dal regolamento e che il prodotto sia conforme;
  • Presentare alle autorità di controllo i documenti che attestano la conformità del prodotto;
  • Comunicare con le autorità di controllo del mercato in caso di un prodotto pericoloso, e assicurarsi che venga intrapresa un’azione correttiva per risolvere la non conformità.

Questi obblighi potranno quindi essere alternativamente assolti, in assenza di un mandatario, dall’importatore, dal rappresentante autorizzato o, nel caso non fossero indicati altri soggetti, dall fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione. In ogni caso, il soggetto che svolge questi compiti dovrà essere menzionato sul prodotto, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.

Evidente che la cosiddetta catena commerciale (importatore e distributori) avrà adempimenti più difficili e articolati, essendo parte centrale sia del processo economico che di quello normativo.

Obblighi a carico delle “piattaforme online di vendita”

Le cosiddette “piattaforme online di vendita”, o marketplace  (Amazon, ecc..) diventano soggetti attivi sul mercato digitale, essendo tenuti ad adempiere, fra gli altri, ai seguenti obblighi :

  • registrarsi sul portale Safety Gate (un portale web che consente ai consumatori di presentare reclami, di scambiare informazioni fra le autorità nazionali e la Commissione, di comunicare eventuali incidenti o prodotti pericolosi);
  • indicare il loro punto di contatto unico che consente ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro sul portale Safety Gate;
  • disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti;
  • rendere note ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’identificazione del prodotto e delle eventuali avvertenze sui prodotti

Le autorità di vigilanza potranno anche disporre – quando lo riterranno opportuno – una sorta di “ordine” che costringa i fornitori dei mercati online a rimuovere un determinato contenuto o ad aggiungere un particolare avviso relativo all’offerta di un prodotto pericoloso.

Diritti dei consumatori

Il regolamento dedica poi un intero capo al diritto di informazione e rimedio dei consumatori i quali dovranno avere l’opportunità di sporgere reclami alle autorità competenti rispetto alla sicurezza dei prodotti.

I consumatori hanno diritto di sapere dagli operatori economici se i prodotti sono pericolosi. Queste informazioni si chiamano “avvisi di richiamo”. L’avviso di richiamo deve dire al consumatore come riconoscere il prodotto e il pericolo che comporta. E  l’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire al consumatore la scelta fra almeno due dei tre seguenti rimedi:

  1. riparazione del prodotto richiamato;
  2. sostituzione del prodotto richiamato;
  3. adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato.

Sintesi finale

Volendo sintetizzare i principali impatti che questo nuovo regolamento comporta, possiamo dire che :

  • avrà un impatto molto importante sul mercato dei prodotti che non hanno una disciplina dedicata e specifica
  • equipara a tutti gli effetti le  vendite online a quelle offline, imponendo agli operatori della filiera di assumersi degli oneri finora totalmente trascurati.
  • fornisce garanzie aggiuntive ai consumatori introducendo nuovi diritti di informazione o rimedio.